Tribunale Arbitrale

Tribunale arbitrale

Il Valore Aggiunto di rivolgersi a noi

  • Regole certe
  • Giudice competente per materia
  • Tempi brevi, massimo 6 mesi per arrivare alla sentenza di primo grado
  • Sentenza immediatamente esecutiva
  • Costi molto ridotti e certi all’avvio della procedura
  • GIUSTIZIA  –  UGUAGLIANZA  –  FIDUCIA

L’arbitrato amministrato è uno strumento  adatto a risolvere qualsiasi tipo di controversia: dalle più specialistiche, complesse e importanti a quelle più semplici e di minor valore grazie ad una procedura semplificata ed a regole certe che consentono tempi brevi e costi molto molto ridotti.

L’Arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso a un procedimento giudiziario) per risolvere liti in materia civile e commerciale mediante l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale (normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale, per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali giudicano la controversia e producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840)È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”; in pratica, l’unico vero limite posto all’arbitrato è costituito dall’indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.

SERVIZI:

ARBITRATO – GESTIONE
CONTROVERSIE – ASSISTENZA

L’attivitá principale del Tribunale per le Imprese è quella di organizzare servizi di arbitrato, e gestione e amministrazione di procedimenti arbitrali richiesti su fondamento di un accordo compromissorio, convenzione arbitrale o compromesso; ovvero su richiesta concorde delle parti che faccia riferimento a regolamenti arbitrali precostituiti dalla societá per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto rapporti giuridico ‑ economici nazionali ed internazionali. Le controversie cui l’accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione arbitrale avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontá delle stesse si sia espressa chiaramente in tal senso.

I servizi forniti dal Tribunale per le Imprese vanno incontro alle diverse esigenze degli operatori del mercato mettendo a disposizione tecnici ed esperti delle specifiche materie del contendere. La presenza delle due anime, e cioè da un lato il mondo dei giudici e dall’altro quello accademico, garantisce, da una parte, la massima indipendenza dei collegi giudicanti e quindi del lodo e, dall’altra, la massima competenza nelle varie materie, talché proprio sotto questo secondo aspetto, questa camera arbitrale intende differenziarsi rispetto alle altre, ponendo cioè la massima attenzione alla estrazione e alla formazione dei suoi giudici per fornire sempre il massimo grado di competenza, non solo generale della norma, e delle procedure, ma anche specifica per poter intervenire in modo estremamente competente anche nei giudizi irrituali e secondo equitá.

L’Associazione ha altresì lo scopo di promuovere, tramite professionisti ed altre associazioni, lo sviluppo della cultura della conciliazione, della mediazione e delle forme alternative di risoluzione delle controversie contribuendo alla formazione, fra i professionisti, di soggetti idonei a gestire le relative procedure e di costituire, occorrendo anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, sedi di conciliazione, arbitrato, mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie.

Dal punto di vista della produzione della cultura, in un sistema sociale corrotto quale quello attuale, in cui l’etica dell’impresa e lo sviluppo della conoscenza attraversano un periodo di grande crisi, gli interlocutori che operano con differenti necessitá e interessi all’interno del mercato – imprese, consumatori, associazioni di categoria, professionisti e studiosi – trovano nel Tribunale Arbitrale per l’Imprese il Lavoro e lo Sport un ente di riferimento, guidato da criteri istituzionali di neutralitá, trasparenza e disponibilitá, anche grazie ad un tavolo permanente di lavoro e di studio sviluppato insieme a Euroimprese, alle associazioni dei giudici e a un servizio continuo di assistenza e informazione che è a disposizione degli utenti. D’altronde, il Tribunale per le Imprese è impegnato a promuovere la cultura della giustizia alternativa attraverso le attivitá di studio e ricerca del proprio Comitato Scientifico promuovendo attivitá formative e informative e studiando insieme ai sindacati imprenditoriali soluzioni tecniche e di assistenza professionale, in termini, non solo di assistenza in materia contrattualistica, ma anche in termini di elaborazione di modelli etici del Lavoro, che permettano di soddisfare a tutto tondo le esigenze del mondo delle imprese.

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola per Arbitro Unico
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, designato dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per Collegio Arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri (uno dei quali con funzioni di Presidente) designato dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per Presidente di Collegio Arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri, designati uno da ciascuna parte e il Presidente dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per arbitrato fra più parti
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri (uno dei quali con funzioni di Presidente) designato dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per arbitrati societari
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano. Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla stessa Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Compromesso arbitrale (4)
I sottoscritti (5) ….. e ….., premesso che a seguito del contratto in data ….. avente ad oggetto (6) ……… tra loro è insorta controversia in ordine a : ……
Convengono di deferire tale controversia alla decisione di un collegio arbitrale designato dalla Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro/gli arbitri procederà/anno in via rituale (2) e secondo diritto (3).
(data)
(firma) (firma)

Clausola per Perito
La determinazione della perizia avente il seguente oggetto …… verrà realizzata da un professionista (o da tre professionisti) iscritto(i) all’Ordine dei Dottori Commercialisti (degli Ingegneri, degli Architetti, altro) [oppure aventi le seguenti caratteristiche professionali: ….] designato (i) dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese di Milano (di seguito “Camera Arbitrale”) in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

(1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
(2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale” con la precisazione che le parti riconoscono il lodo come manifestazione della loro volontà contrattuale.
(3) In alternativa si può procedere “secondo equità”.
(4) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.
(5) Indicazione del nome e della residenza delle parti o, se società, della sede.
(6) Indicazione, anche in via generale, dell’oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRIBUNALE ARBITRALE PER LE IMPRESE

Indice 
Gli organi
I. La Camera Arbitrale
II. Il Consiglio Arbitrale
III. La Segreteria

Inizio del Procedimento
Art. 1. Accordo arbitrale
Art. 2. Domanda di arbitrato
Art. 3. Risposta e domanda della parte convenuta; replica

Arbitro
Art. 4. Nomina dell’Arbitro
Art. 5. Accettazione e dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro
Art. 6. Sostituzione dell’arbitro in caso di ricusazione
Art. 7. Morte o incapacità dell’arbitro
Art. 8. Rinnovazione del procedimento

Procedura
Art. 9. Trasmissione del fascicolo all’arbitro
Art. 10. Sede dell’arbitrato
Art. 11. Regole procedurali
Art. 12. Atti e verbali
Art. 13. Transazione in corso di procedimento

Spese
Art. 14. Compensi e spese di procedura
Art. 15. Termini e modalità di pagamento
Art. 16. Sospensione della procedura arbitrale

Lodo
Art. 17. Deposito del lodo

Perito
Art. 18. Nomina del perito

Varie
Art. 19. Riservatezza
Art. 20. Privacy

Clausole tipo
Clausola per Arbitro Unico
Clausola per Collegio Arbitrale
Clausola per Presidente di Collegio Arbitrale
Clausola per arbitrato fra più parti
Clausola per arbitrato societario
Compromesso arbitrale
Clausola per Perito

Allegati
A. Tabella per compensi arbitrali
B. Tabella per compensi perito
C. Diritti di procedimento della Camera Arbitrale
D. Codice deontologico dell’arbitro.

GLI ORGANI

I. La Camera Arbitrale
1. La Camera Arbitrale denominata “Tribunale Arbitrale per le Impresa”, istituita presso la sede dell’Associazione denominata “Imprese Valore Italia”, con sede in Torino, Via Via Caprera, 28, amministra i procedimenti di arbitrato in conformità del presente Regolamento.
2. La Camera Arbitrale nomina, inoltre, professionisti per la redazione di perizie, i quali operano ispirandosi ai principi del presente Regolamento.
3. La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni attraverso il Consiglio Arbitrale Arbitrale, la Segreteria della Camera Arbitrale e le Delegazioni Regionali della Camera Arbitrale.

II. Il Consiglio Arbitrale
1. Il Consiglio Arbitrale é composto da 5 membri e precisamente:
– da due componenti designati dalle Associazioni di Categoria e Confederazioni dei Giudici di Pace;
– da due componenti designati dalle Associazioni di Categoria e Confederazioni dei Giudici Italiani Tributari;
– da un Presidente designato congiuntamente dalle due Associazioni e/o Confederazioni di cui sopra.
2. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria.
3. Il Consiglio Arbitrale, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, svolge funzioni di amministrazione dei procedimenti stessi. In particolare, ha la facoltà di provvedere alla nomina dell’arbitro o degli arbitri.
4. Il Consiglio Arbitrale, le cui sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipano, in qualità di segretari, i membri della Segreteria iscritti agli Albi degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti o agli albi dei relativi praticanti.
5. Le riunioni del Consiglio della camera arbitrale possono svolgersi anche mediante sistemi di telecomunicazione audio-video.
6. Per quanto riguarda l’amministrazione dei procedimenti arbitrali, le decisioni spettanti al Consiglio Arbitrale, per particolari e motivate ragioni di urgenza, possono essere prese dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio Arbitrale nella successiva riunione.
7. I componenti del Consiglio Arbitrale non possono rivestire l’ufficio di arbitro o perito in procedimenti che hanno luogo nell’ambito della Camera Arbitrale.
8. Il Consiglio Arbitrale così composto dura in carica per un triennio; in caso di dimissioni o revoca di uno o più componenti il componente o i componenti dimissionari o revocati vengono sostituiti da altri componenti designati nel rispetto delle modalità di cui al superiore comma 1.
9. Per ogni partecipazione ad una riunione potrà essere riconosciuto ai componenti del Consiglio Arbitrale presenti un gettone di presenza, stabilito dal Consiglio Direttivo dell’associazione “Tribunale Arbitrale per le Imprese”.

III. La Segreteria
1. La Segreteria, che ha la stessa durata del Consiglio Arbitrale, é composta di tre membri – designati dallo stesso Consiglio Arbitrale a maggioranza di 4/5 dei componenti – di cui uno iscritto all’Albo degli Avvocati, uno iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (o agli albi dei relativi praticanti) e uno dotato di competenze tecnico-informatiche.
2. La Segreteria assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente Regolamento, offrendo, ove opportuno, anche alle parti la propria collaborazione.
3. In particolare la Segreteria riceve la domanda di arbitrato, gli atti del procedimento, assiste l’arbitro o gli arbitri nell’organizzazione del procedimento ed esercita le attribuzioni ad essa conferite dal presente Regolamento.

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 – Accordo arbitrale.
1. La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica quando le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera denominata “Tribunale Arbitrale per le Imprese”.
2. Tutte le controversie cui l’accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione arbitrale avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontà delle stesse si sia espressa chiaramente in tal senso.
3. Qualora manchi l’accordo arbitrale o se esso non contenga il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale in base all’art. 2 del Regolamento. Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte richiedente che l’arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 – Domanda di arbitrato.
1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta e contenente:
a) nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione di domicilio del richiedente;
b) la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all’art.1, comma 3, del Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato della Camera Arbitrale denominata “Tribunale Arbitrale per le Imprese”;
c) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
d) l’esposizione dei fatti e delle pretese con l’eventuale indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con la relativa elencazione;
f) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell’arbitro unico oppure la richiesta di nomina del collegio;
g) la nomina dell’eventuale rappresentante e/o del difensore con la procura contenente la definizione dei relativi poteri.
2. La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata in due esemplare originali per la Camera Arbitrale.
3. Unitamente alla domanda la parte attrice deve versare i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.

Art. 3 – Risposta e domanda della parte convenuta; replica.
1. La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve presentare alla Camera Arbitrale la propria risposta sottoscritta e contenente:
a) nome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l’indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
e) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell’arbitro unico;
f) la nomina dell’eventuale rappresentante e/o del difensore con la procura contenente la definizione dei relativi poteri.
2. La risposta della parte convenuta deve essere depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o posta elettronica certificata in due esemplari originale per la Camera Arbitrale.
3. Unitamente alla risposta la parte convenuta deve versare i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l’atto di risposta della parte convenuta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.
5. Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta é facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tale domanda in due esemplari originali per la Camera Arbitrale.
6. Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, salva l’ipotesi di cui all’art. 1, punto 3, l’arbitro, anche se di sua spettanza, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale e si procederà in sua contumacia.

ARBITRO

Art. 4 – Nomina dell’arbitro.
1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari, designato/i tra gli iscritti nell’apposito Registro Generale tenuto dalla Associazione denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese. In presenza di Delegazioni Regionali, sono istituite apposite Sezioni Regionali del Registro Generale.
In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.
Qualora le controversie si riferiscano a soggetti aventi tutti residenza o domicilio in una Regione nella quale è ubicata una Delegazione Regionale della Camera, gli arbitri vanno designati per quanto possibile tra gli iscritti nelle Sezioni Regionali del Registro Generale.
In caso di controversie di particolare importanza, per valore o complessità della fattispecie giuridica, il Consiglio Arbitrale può, tuttavia, designare gli arbitri senza limitazione tra gli iscritti nel Registro Generale.
L’iscrizione dei candidati arbitri nel Registro Generale è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione annua, la quale attribuisce il diritto alla frequentazione di almeno uno dei corsi di formazione in materia arbitrale organizzati dalla Camera Arbitrale, anche per il tramite delle Delegazioni Regionali.
Gli arbitri sono tenuti a corrispondere alla Camera Arbitrale i diritti di segreteria per l’attività espletata da quest’ultima.
2. Arbitro Unico.
L’arbitro unico é nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale viene costituito nei due seguenti possibili modi, a seconda del contenuto della clausola arbitrale o, in mancanza, della richiesta delle parti:
(i) il collegio é nominato dal Consiglio Arbitrale;
(ii) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro (se la parte non vi provvede entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di nomina, l’arbitro é nominato dal Consiglio Arbitrale); il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio arbitrale, é nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Pluralità di parti.
Nell’ipotesi di controversia con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina direttamente un collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio arbitrale. In presenza, invece, di previsioni specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l’opportunitÀ di un collegio arbitrale di più di tre arbitri, il Consiglio Arbitrale procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

Art. 5 – Accettazione e dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro.
1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L’arbitro, ricevuta dalla Camera Arbitrale la comunicazione della propria nomina, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro dieci giorni.
3. Con l’accettazione l’arbitro deve segnalare attraverso dichiarazione scritta:
– qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
– qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.
Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.
4. La Segreteria comunica alle parti l’accettazione e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. In caso di mancata accettazione degli arbitri si provvede alla nuova nomina ai sensi dell’art. 4.

Art. 6 – Sostituzione dell’arbitro in caso di ricusazione; dovere di astensione.
1. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 del precedente art. 5, ciascuna delle parti può depositare presso la Segreteria, a pena di decadenza, una dichiarazione di ricusazione dell’arbitro, da essa non nominato, per i motivi indicati nell’art. 51, comma 1, c.p.c., ed in ogni altro caso in cui esistano gravi motivate ragioni.
2. La parte può ricusare l’arbitro che essa stessa ha scelto solo se abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l’istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza.
3. Nei casi previsti dall’art. 51, comma 1, c.p.c., l’arbitro ha il dovere di astenersi.
4. Sulla ricusazione decide il Consiglio Arbitrale il quale, dopo aver sentito l’arbitro, procede alla sua sostituzione:
a) se é ricusato da tutte le parti;
b) se ritiene fondata l’istanza avanzata da una di esse.
5. Il Consiglio Arbitrale procede alla nomina del nuovo arbitro anche se la sostituzione concerne un arbitro scelto da una delle parti.

Art. 7 – Morte o incapacitÀ dell’arbitro.
1. In caso di morte o di incapacitÀ sopravvenuta dell’arbitro si rinnova la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento nel rispetto dei termini stabiliti dal Consiglio Arbitrale.
2. L’arbitro può rinunciare all’incarico per gravi motivi comunicandoli per iscritto al Consiglio Arbitrale.
3. Se il Consiglio Arbitrale non ritiene che gli stessi sussistano, invita per iscritto l’arbitro a non abbandonare il suo ufficio.
4. Tuttavia, se nei 5 giorni successivi l’arbitro ribadisce la rinunzia, il Consiglio Arbitrale provvede alla sostituzione.

Art. 8 – Rinnovazione del procedimento.
1. In caso di sostituzione dell’arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale, il procedimento orale svoltosi fino a quel momento deve essere rinnovato se l’arbitro unico lo ritiene necessario o se ne fa richiesta uno dei componenti del collegio arbitrale.
2. Il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dalla data dell’ordinanza che dispone la rinnovazione.

PROCEDURA

Art. 9 – Trasmissione del fascicolo all’arbitro.
La Segreteria trasmette all’arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, solo dopo che le parti hanno pagato i diritti di registrazione della Camera Arbitrale previsti agli artt. 2 e 3.

Art. 10 – Sede dell’arbitrato.
In assenza di una diversa previsione unanime delle parti, la sede dell’arbitrato é fissata presso lo studio professionale dell’arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale, salvo che il Consiglio Arbitrale, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell’arbitrato, non fissi, prima dell’udienza di costituzione dell’organo arbitrale, una sede diversa, compresa quella della Camera Arbitrale.

Art. 11 – Regole procedurali. 
1. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalla clausola arbitrale oppure dalle parti unanimemente prima della costituzione dell’organo arbitrale; nel silenzio dall’arbitro o dal collegio arbitrale. L’arbitro o il collegio arbitrale decide/decidono secondo diritto salvo che le parti pattuiscano concordemente che egli decida/essi decidano secondo equità.
2. Al consulente tecnico d’ufficio nominato dall’arbitro o dal collegio arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 6, 7 e 8 in tema di accettazione e sostituzione dell’arbitro.
3. L’arbitro o il collegio arbitrale o il perito determina/no il compenso tenendo conto delle allegate tariffe A e B.

Art. 12 – Atti e verbali.
1. L’arbitro o il collegio arbitrale decidono in merito alle modalitÀ di scambio tra le parti e degli atti e dei documenti.
2. Ogni atto, verbale o documento istruttorio va depositato o trasmesso, anche a mezzo pec, alla Segreteria, che ne conserva copia.

Art. 13 – Transazione in corso di procedimento.
Qualora le parti giungano ad una transazione, ne danno comunicazione alla Segreteria per l’archiviazione del procedimento.

SPESE

Art. 14 – Compensi e spese di procedura.
1. Ferma restando la responsabilitÀ solidale delle parti per l’intero compenso degli arbitri, l’arbitro o il collegio arbitrale determina/determinano con ordinanza e/o nel lodo i compensi e le spese per il funzionamento dell’arbitrato, nonché la quota a carico di ciascuna parte nei rapporti interni, secondo l’allegata tabella A.
2. I diritti di procedimento della Camera Arbitrale sono indicati negli Allegati A e C.

Art. 15 – Termini e modalitÀ di pagamento.
1. Gli atti dell’arbitro o del collegio arbitrale con le richieste di pagamento (nei quali vanno indicate le somme dovute a ciascun arbitro e al segretario e le coordinate bancarie di costoro per effettuare il bonifico) verranno comunicati alla Segreteria.
2. La Segreteria provvederà a comunicarli ai difensori delle parti a mezzo fax o posta elettronica certificata, indicando il termine per il pagamento (non superiore a venti giorni dalla ricezione della comunicazione).
3. Qualora una parte non provveda al pagamento dell’importo per la quota di competenza, la Segreteria potrà richiedere tale pagamento all’altra parte fissando un termine per adempiere.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine così fissato, la Segreteria ordinerÀ la sospensione del procedimento, che potrà essere revocata in qualunque momento una volta verificato l’avvenuto adempimento.
5. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi é inadempimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia della convenzione arbitrale.

Art. 16 – Sospensione del procedimento arbitrale.
1. Dal momento della scadenza del termine previsto per ogni pagamento richiesto ai sensi delle precedenti disposizioni e qualora tale pagamento non sia effettivamente eseguito, il termine ex art. 820 c.p.c. per la pronunzia del lodo resterà sospeso fino al ricevimento integrale da parte di tutti gli arbitri e del segretario di quanto loro dovuto.
2. Ai fini della verifica dei termini di pagamento vale la data di accredito sul conto corrente degli arbitri e del segretario.
3. Il termine ex art. 820 c.p.c. resta comunque sospeso:
– dal 1° agosto al 15 settembre;
– dal 23 dicembre al 6 gennaio.

LODO

Art. 17 – Deposito del lodo.
1. Il lodo deve essere depositato dall’arbitro o dal collegio arbitrale presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla prima udienza di costituzione dell’organo arbitrale. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti, più uno. La Camera Arbitrale trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine é prorogato dal Consiglio Arbitrale solo quando ricorrano giusti motivi.

PERITO

Art. 18 – Nomina del Perito.
1. La Camera Arbitrale può nominare, su istanza di parte, uno o più periti per la predisposizione di perizie indipendenti, designato/i tra gli iscritti nell’apposito Registro tenuto dalla Associazione denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese.
2. Il perito ha i doveri di indipendenza imposti dal presente Regolamento agli arbitri.
3. Il perito nominato dalla Camera Arbitrale deve trasmettere i propri atti alla Segreteria, per la conservazione degli stessi.
3. Ferma restando la responsabilità solidale delle parti per l’intero compenso del perito o del collegio dei periti, il medesimo perito/collegio determina/determinano i propri compensi e le spese, nonché la quota a carico di ciascuna parte nei rapporti interni, secondo le allegate tabelle B e C, che regolano anche i diritti di procedimento.

MISCELLANEA

Art. 19 – Riservatezza.
La Camera Arbitrale é tenuta a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito delle procedure arbitrali.

Art. 20 – Privacy 
Il trattamento dei Dati Personali eseguito dalla Camera Arbitrale viene effettuati in base al del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003; titolare del trattamento é camera arbitrale; il responsabile dei trattamenti eseguiti é la Camera Arbitrale.

Art. 21- Modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese.

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola per Arbitro Unico
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, designato dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per Collegio Arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri (uno dei quali con funzioni di Presidente) designato dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per Presidente di Collegio Arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri, designati uno da ciascuna parte e il Presidente dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per arbitrato fra più parti
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri (uno dei quali con funzioni di Presidente) designato dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per arbitrati societari
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese. Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla stessa Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
Compromesso arbitrale (4)
I sottoscritti (5) ….. e ….., premesso che a seguito del contratto in data ….. avente ad oggetto (6) ……… tra loro é insorta controversia in ordine a : ……
Convengono di deferire tale controversia alla decisione di un collegio arbitrale designato dalla Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro/gli arbitri procederà/anno in via rituale (2) e secondo diritto (3).
(data)
(firma) (firma)

Clausola per Perito
La determinazione della perizia avente il seguente oggetto …… verrà realizzata da un professionista (o da tre professionisti) iscritto(i) all’Ordine dei Dottori Commercialisti (degli Ingegneri, degli Architetti, altro) [oppure aventi le seguenti caratteristiche professionali: ….] designato (i) dal Consiglio della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per le Imprese (di seguito “Camera Arbitrale”) in conformità del Regolamento per Arbitrato di detta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
(1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
(2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale” con la precisazione che le parti riconoscono il lodo come manifestazione della loro volontà contrattuale.
(3) In alternativa si può procedere “secondo equità”.
(4) Il compromesso arbitrale é un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.
(5) Indicazione del nome e della residenza delle parti o, se società, della sede.
(6) Indicazione, anche in via generale, dell’oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

ALLEGATI

A – Tabella per compensi arbitrali

Valore della controversia Compensi Collegio Arbitrale Compensi Arbitro Unico Diritti di procedimento Camera Arbitrale
minimo – massimo
1 Fino a 25.000 1.500 – 6.000 500 – 3.000 500
2 25.001 – 50.000 4.500 – 9.000 2000 – 5000 800
3 50.001 – 100.000 6.000 – 15.000 3000 – 9000 1200
4 100.001 – 250.000 12.000 – 25.000 4500 – 10000 1600
5 250.001 – 500.000 25.000 – 50.000 10000 – 20000 2000
6 500.001 – 1.000.000 50.000 – 75.000 20000 – 30000 2800
7 1.000.001 – 2.500.000 75.000 – 120.000 30000 – 50000 3200
8 2.500.001 – 5.000.000 120.000 – 180.000 50000 – 80000 3600
9 5.000.001 – 10.000.000 180.000 – 250.000 80000 – 100000 4000
10 10.000.001 – 25.000.000 250.000 – 320.000 100000 – 130000 5000
11 25.000.001 – 50.000.000 320.000 – 420.000 130000 – 180000 6000
12 50.000.001 – 100.000.000 420.000 – 550.000 180000 – 230000 7000
13 Oltre 100.000.000 550.000 + 0,12% sull’eccedenza di 100.000.000 230.000 + 0,05% sull’eccedenza di 100.000.000 8000

1. Le tariffe sono al netto di IVA e del contributo previdenziale. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
2. Ai fini della determinazione della controversia si considera quanto segue.
– Tutte le domande formulate dalle parti concorrono a formare il valore della controversia.
– Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, per definire il valore della controversia si considera la sola domanda principale.
– Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
– Se la parte chiede l’accertamento di un credito non conseguente a pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
– Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
– Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l’arbitro o il collegio arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
– Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, l’arbitro o il collegio arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
3. Per l’avvio della procedura, l’attore deve versare all’atto della presentazione della domanda di arbitrato, quale diritto di registrazione, l’importo di euro 250,00; in caso di adesione il medesimo importo di euro 250,00 dovrà essere versato dalla parte chiamata prima dello svolgimento della prima udienza. Tale importo sarà considerato come acconto sull’importo dovuto dalle parti per i diritti di procedimento eventualmente superiori in base al valore dell’arbitrato. Il pagamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a: Banca D’Alba, IBAN IT15I0103001004000000677984 intestato a Ass.ne Imprese Valore Italia e come causale va inserita il numero di pratica e la dicitura: per attività del Tribunale Arbitrale perle Imprese; la copia della ricevuta del bonifico va allegata alla domanda, indicando la causale del versamento

B – Tabella per compensi periti

1. Secondo la tariffa dell’Ordine professionale di appartenenza (o, in mancanza di tariffa professionale, secondo provvedimento adeguatamente motivato, sentito il Consiglio Arbitrale).

2. Per le spese amministrative della Camera Arbitrale si applicano diritti di procedimento pari alla metà di quelli previsti nella Tabella A.

C – Diritti di procedimento della Camera Arbitrale

1. Sono comprese fra i diritti di procedimento della Camera Arbitrale le seguenti attività:
– gestione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Regolamento;
– ricezione, comunicazione e trasmissione degli atti;
– gestione delle spese della procedura
– conservazione degli atti.
2. Sono escluse dai diritti di procedimento della Camera arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
– fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
– regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti.

ALLEGATO B

Codice deontologico dell’arbitro

Art. 1 – ACCETTAZIONE
Colui che accetta la nomina ad arbitro si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali.

Art. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico; può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del collegio arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.

Art. 3 – COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Art. 4 – DISPONIBILITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.

Art. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
A garanzia della propria imparzialità ed indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare una dichiarazione scritta da trasmettersi alla camera Arbitrale, secondo il modello predisposto dalla stessa.
Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o no un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI
É vietata all’arbitro, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, di cui lo stesso non dia immediata notizia al collegio arbitrale, affinché questo ne dia comunicazione alle altre parti e agli altri arbitri.

Art. 10 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.

Art. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del collegio arbitrale

sede centrale TORINO

Associazione Valore Italia – Imprese Valore Italia
P.iva 97838900013 – Codice SDI: KJSRCTG – Via Caprera, 28 – 10136 Torino
tel. +39 391.7074346
E-mail:  segreterianazionale@impresevaloreitalia.org
PEC: associazionevaloreitalia@legalmail.it

IBAN: IT15I0103001004000000677984

TRIBUNALE ARBITRALE PER LE IMPRESA – VIA CAPRERA, 28   10136 TORINO

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